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Lecita l’installazione di telecamere nascoste per controlli difensivi – sentenza n. 28613 del 05 agosto 2025
Telecamere nascoste in azienda: la Cassazione ammette i “controlli difensivi”
Con la sentenza n. 28613 del 5 agosto 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale per la sicurezza aziendale: è lecito installare telecamere nascoste per accertare comportamenti illeciti dei dipendenti, anche in assenza di accordi sindacali o autorizzazioni dell’Ispettorato del Lavoro.
Il principio di diritto: tutela del patrimonio vs Privacy
Secondo la Suprema Corte, il diritto alla riservatezza del lavoratore deve cedere di fronte alla necessità del datore di lavoro di tutelare il patrimonio aziendale da furti o danneggiamenti.
Tuttavia, affinché il controllo sia considerato legittimo e le prove utilizzabili, devono sussistere condizioni precise:
- Sospetti Concreti: Non è ammesso un controllo “esplorativo”. L’installazione deve nascere da indizi o sospetti reali di illeciti già in atto.
- Finalità Difensiva: L’obiettivo deve essere la protezione dei beni aziendali e non la verifica della qualità o della quantità del lavoro svolto (adempimento della prestazione).
- Natura Temporanea: Il controllo deve essere limitato nel tempo e nello spazio, evitando un monitoraggio continuativo e indiscriminato.
Superamento dei limiti dello Statuto dei Lavoratori
In genere, l’Art. 4 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) vieta il controllo a distanza dei dipendenti tramite impianti audiovisivi, a meno di preventivi accordi sindacali o autorizzazioni ministeriali.
La sentenza n. 28613 chiarisce però che queste procedure non si applicano quando si tratta di “controlli difensivi occulti”, ovvero quelli messi in atto per documentare gravi illeciti che esulano dall’attività lavorativa ordinaria.
Cosa significa per le aziende
Questa pronuncia offre uno strumento in più per contrastare furti, ammanchi di cassa o sabotaggi, a patto che l’azienda operi nel rispetto della normativa sulla privacy (GDPR) per quanto concerne la pertinenza e la proporzionalità dell’intervento.
ALLEGATO