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Inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte dall’investigatore privato – Corte di Cassazione – sentenza n. 8019

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8019 del 2 marzo 2026 (Sez. III), è tornata a tracciare un confine netto e invalicabile nell’ambito delle indagini difensive. Al centro del dibattito vi è la distinzione tra l’attività di ricerca dell’investigatore privato e il potere di documentazione delle prove dichiarative, riservato esclusivamente al difensore.

Il caso e il principio di diritto

Il tema riguarda l’utilizzo processuale delle informazioni raccolte da investigatori privati incaricati dalla difesa. Secondo i giudici di legittimità, le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti e documentate direttamente dall’investigatore sono affette da inutilizzabilità radicale.

Il principio sancito è chiaro: l’investigatore può “trovare” la prova, ma non può “formarla” attraverso la verbalizzazione tipica del difensore.

Ricerca vs. Verbalizzazione: chi fa cosa?

Per comprendere la portata di questa sentenza, occorre distinguere le due fasi delle indagini difensive previste dal Codice di Procedura Penale:

  1. Attività di ricerca e individuazione: L’investigatore privato autorizzato ha il compito di rintracciare fonti di prova, testimoni e elementi materiali che possano giovare alla tesi difensiva.
  2. Attività di documentazione (Verbalizzazione): Gli artt. 391-bis e 391-ter c.p.p. attribuiscono la facoltà di ricevere dichiarazioni o assumere informazioni esclusivamente al difensore (o ai suoi sostituti/ausiliari, ma sotto precise modalità).

Perché scatta l’inutilizzabilità?

La Cassazione sottolinea che la disciplina delle indagini difensive è finalizzata a garantire la genuinità della prova. Se si permettesse all’investigatore di sostituirsi al difensore nella fase di verbalizzazione, verrebbero meno le garanzie procedurali previste dalla legge, rendendo l’atto nullo o, appunto, inutilizzabile ai fini della decisione del giudice.

L’investigatore privato rimane una figura di supporto. Egli può riferire nel processo (come testimone) su quanto appreso durante i sopralluoghi o le attività di osservazione, ma non può depositare “verbali” di interrogatori da lui condotti.