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Iscriversi a siti di incontri: l’addebito della separazione (anche senza tradimento fisico) – Corte di Cassazione – Ordinanza n. 3879

Esiste il tradimento “virtuale”? Per la Corte di Cassazione la risposta è sì, e ha conseguenze legali pesantissime. Non serve essere colti in flagrante o incontrare qualcuno dal vivo: la semplice iscrizione a un sito di incontri può bastare a decretare la fine del matrimonio e a far perdere il diritto al mantenimento e all’eredità.

La Suprema Corte ha chiarito che il dovere di fedeltà coniugale non è solo “fisico”, ma è un impegno profondo fatto di dedizione, lealtà e rispetto per la dignità del partner.

La decisione della Cassazione: basta l’intenzione

Con l’ordinanza n. 3879 del 16 febbraio 2021, i giudici hanno stabilito che l’intenzione di cercare un’altra persona online è sufficiente a rendere intollerabile la prosecuzione della vita insieme.

Tuttavia, c’è una condizione fondamentale: l’addebito scatta solo se viene dimostrato che il matrimonio funzionava ancora bene prima della scoperta del profilo online. Se la coppia era già profondamente in crisi per altri motivi, l’iscrizione al sito non viene considerata la causa scatenante della rottura.

Il caso: tradito dall’estratto conto della carta di credito

Il caso esaminato dalla Cassazione riguardava una moglie che, pur non avendo foto compromettenti o testimoni del tradimento fisico del marito, aveva notato dei movimenti sospetti sul conto corrente.

Dall’estratto conto emergevano infatti pagamenti regolari per l’abbonamento a un sito di incontri. Davanti ai giudici, la giustificazione del marito è stata ritenuta del tutto inverosimile e non credibile, portando così alla sua condanna.

Cosa si rischia con l’addebito?

Le conseguenze economiche e legali per il coniuge a cui viene “addebitata” (cioè attribuita la colpa della) separazione sono drastiche e immediate:

  • Perdita dell’assegno di mantenimento: Anche se il coniuge colpevole si trova nella posizione economica più debole della coppia, perde definitivamente il diritto a ricevere un supporto mensile dall’ex partner (resta salvo solo il diritto agli alimenti in casi di estremo stato di bisogno).
  • Perdita dei diritti successori: In caso di scomparsa dell’ex partner prima del divorzio effettivo, il coniuge con addebito perde qualsiasi diritto all’eredità.

In sintesi: Curiosare sulle chat di incontri mentre si è sposati non è un gioco innocente. Per la legge italiana, un profilo online attivo equivale a una violazione del patto matrimoniale, con tutte le sanzioni economiche che ne conseguono.

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