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Il femminicidio è reato in Italia e prevede l’ergastolo: il nuovo articolo 577-bis del Codice penale

Dal 25 novembre 2025 in Italia c’è un nuovo reato nel Codice Penale, quello di femminicidio, punito con l’ergastolo.

L’articolo 577-bis del Codice penale stabilisce che “chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo”.

Il reato di femminicidio viene così disciplinato come una specifica forma di omicidio quando la vittima è una donna e l’atto è motivato da ragioni discriminatorie o da dinamiche di potere esercitate attraverso comportamenti di controllo o sopraffazione. La norma prevede espressamente la pena dell’ergastolo, collocandosi tra le ipotesi più gravi previste dall’ordinamento. La definizione legislativa mira a riconoscere la natura strutturale della violenza contro le donne.

Vengono introdotte specifiche aggravanti, con aumento significativo della pena, per tutti i reati compresi nel Codice rosso e per cosiddetti i reati spia: maltrattamenti contro familiari e conviventi, lesioni personali, lesioni gravi o gravissime, deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, omicidio preterintenzionale. E, ancora, interruzione di gravidanza non consensuale, violenza sessuale aggravata, atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge-porn).

Viene definito femminicidio anche l’omicidio della donna commesso per il rifiuto da parte di lei di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.

La legge sancisce il diritto della persona offesa a essere informata e audita dal pubblico ministero personalmente, l’introduzione dell’obbligo di informare la persona offesa della richiesta di patteggiamento, con la possibilità di presentare memorie e deduzioni, di derogare al termine di 45 giorni per le intercettazioni quando si procede per il delitto di femminicidio o per i delitti del Codice rosso. La legge, poi, prevede anche che il giudice informi non solo la persona offesa, ma anche i suoi congiunti in caso di revoca o attenuazione del divieto di avvicinamento, maggiori tutele per gli orfani di femminicidio e braccialetto elettronico potenziato (che si attiva ad 1 chilometro invece che a 500 metri).