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Rimborso spese straordinarie per i figli: quando non serve il preventivo accordo

La gestione e la ripartizione delle spese per i figli nell’ambito di separazioni e divorzi è spesso fonte di contenziosi e dubbi interpretativi tra gli ex coniugi. Uno dei nodi principali riguarda l’obbligo di concordare preventivamente le spese straordinarie.

A fare nuova chiarezza sul tema è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23946 del 23 luglio 2026, ribadendo un principio fondamentale: l’assenza di un preventivo accordo tra i genitori non fa decadere automaticamente il diritto al rimborso della quota di spettanza (pari al 50%), qualora la spesa sia stata sostenuta nell’esclusivo interesse del figlio.

Come si dividono le spese straordinarie?

Per comprendere la portata della decisione, occorre ricordare che le spese per i figli si dividono comunemente in due grandi macrocategorie:

1. Spese straordinarie obbligatorie e urgenti

Rientrano in questo gruppo le spese indifferibili o necessarie per la crescita, la salute e l’istruzione del figlio, quali:

  • Cure mediche urgenti o indifferibili
  • Libri di testo scolastici
  • Tasse e iscrizioni scolastiche

👉 Cosa prevede la legge: Per queste spese non è richiesto alcun accordo preventivo tra i genitori. È sufficiente che il genitore che ha anticipato la somma fornisca idonea documentazione che attesti la spesa sostenuta.

2. Spese straordinarie facoltative e rilevanti

In questa categoria rientrano le spese per scelte non strettamente necessarie o di importo rilevante, come:

  • Iscrizione e rette di scuole private
  • Attività extrascolastiche, sportive o ricreative particolarmente onerose
  • Cure mediche o trattamenti estestici/non urgenti

👉 Cosa prevede la legge: In linea generale, tali interventi richiedono il preventivo accordo tra i genitori. Tuttavia, in mancanza di un’intesa prioritaria, la spesa può comunque essere oggetto di rimborso se il Giudice ne accerta l’effettiva utilità per il figlio e la proporzionalità al tenore di vita familiare.

Il caso esaminato dalla Cassazione

La vicenda giunta all’attenzione degli Ermellini riguardava una madre che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell’ex marito per ottenere il rimborso del 50% di ingenti spese sostenute per il figlio maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente (nello specifico, spese odontoiatriche e rette di frequenza di un istituto privato).

Il padre si era opposto al pagamento sostenendo di non essere mai stato consultato né di aver mai prestato il proprio consenso a tali esborsi.

La decisione dei Giudici

Sia il Tribunale di Messina sia la Corte di Cassazione hanno rigettato l’opposizione del padre. I giudici hanno chiarito che l’interesse primario del figlio e l’utilità concreta della spesa prevalgono sul dato formale del mancato accordo preventivo.

 

L’ordinanza n. 23946/2026 conferma l’orientamento giurisprudenziale incline alla tutela del benessere del minore (o del figlio maggiorenne non autosufficiente).

In sintesi:

  • L’assenza di concertazione non costituisce un ostacolo insormontabile al recupero delle somme anticipate.
  • Resta determinante dimostrare la necessità, l’utilità e la sostenibilità economica della spesa sostenuta nell’interesse del figlio.